Articolo
1 – Natura e caratteristiche dell’Associazione.
1.1 - L’Associazione
UNI Lazio, che appresso verrà indicata solo come “associazione”,
è regolata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile,
con le seguenti caratteristiche, in ottemperanza agli articoli
2 e 3 della legge 266/91, ed al decreto del Ministero dell’Industria,
commercio e artigianato del 14/2/92, e dall’articolo 3 della legge
Regione Lazio 28/93.
1.2 - Ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive
e svolte gratuitamente ed ogni carica può essere revocata
solo dall’organo elettivo che l’ha nominata.
1.3 - E’ basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli
aderenti sono gratuite.
1.4 - E’ indipendente da partiti politici e da religioni.
1.5 - Rappresenta, nei limiti spettanti quale sezione locale, l’Unione
Naturisti Italiani alla quale versa per ogni proprio socio una quota
stabilita dal Consiglio direttivo in accordo con il Consiglio direttivo
dell'Unione Naturisti Italiani, quindi tutti gli iscritti all’associazione sono
iscritti all’Unione Naturisti Italiani, membro della Federazione
Naturista Italiana, associata alla Federazione Naturista Internazionale,
di cui ricevono tessera internazionale per l’accesso in tutte le
strutture, club, iniziative naturiste nel mondo.
1.6 - Non ha scopo di lucro.
Articolo
2 – Finalità dell’Associazione.
2.1 – L’associazione
promuove e diffonde l’idea naturista, nel significato formale e
sostanziale attribuitole nello statuto della Federazione Naturista
Internazionale.
2.2 - Promuove e diffonde il diritto alla salute e il miglioramento
della qualità della vita, con la vita all’aperto, l’esercizio
fisico, l’alimentazione naturale e vegetariana, la medicina naturale,
il nudismo e la lotta contro l’inquinamento, il consumismo, l’abuso
dell’alcool, l’uso del tabacco e delle sostanze stupefacenti.
2.3 – Promuove e diffonde la protezione e valorizzazione dell’ambiente,
del paesaggio, della natura e degli animali non umani.
2.4 – Promuove e diffonde la tutela e valorizzazione della cultura
e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione
e lo sviluppo delle attività connesse, con il favorire la
reciproca conoscenza dei naturisti del Lazio tra loro e con quelli
di altre regioni e nazioni, attivando e sostenendo iniziative per
la migliore accoglienza locale dei visitatori da tutto il mondo,
associati alla Federazione Naturista Internazionale.
2.5 – Promuove e diffonde la pace ed i diritti della persona, rifiutando
ogni discriminazione di sesso, razza, nazione o religione, quindi
rifiutando modelli sociali in cui la competitività impedisca
il rispetto e la somma dell’impegno di ciascuno.
Articolo 3 – Iniziative dell’Associazione.
3.1 – Per conseguire
le sue finalità l’associazione potrà prendere tutte
le iniziative culturali, informative, editoriali, giuridiche e politiche
che riterrà idonee.
3.2 - Per conseguire le sue finalità l’associazione potrà
anche collaborare e convenzionarsi con enti e amministrazioni pubbliche,
associazioni e movimenti locali, nazionale e internazionali, aventi finalità
analoghe.
3.3 – In ottemperanza al 3° capoverso dell’articolo 2 legge
266/91, la funzione di volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni rapporto
di contenuto patrimoniale con l’associazione.
3.4 – In ottemperanza al 2° capoverso dell’articolo 2 legge
266/91 il volontario non può essere retribuito, ma gli possono
essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata,
entro i limiti stabiliti dall’associazione.
3.5 – Qualora le disponibilità dei soci volontari fossero
insufficienti, in ottemperanza al 4° capoverso dell’articolo
3 della legge 266/91 l’associazione potrà assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente
nei limiti necessari al suo funzionamento, oppure occorrenti a qualificare
o specializzare l’attività svolta, solo in presenza di preventiva
copertura finanziaria.
Articolo
4 – Durata dell’Associazione.
4.1 – La durata
dell’Associazione è fino al 31 dicembre 2025.
4.2 – L’associazione potrà essere sciolta anticipatamente
in qualsiasi momento per deliberazione di un’Assemblea straordinaria
dei soci convocata con tale argomento all’ordine del giorno, con
la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole di
almeno i tre quarti dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo
5 - Assicurazione.
5.1 – In ottemperanza
all’articolo 4 della legge 266/91, al decreto del Ministero dell’industria,
commercio e artigianato del 14/02/92 e al capoverso 4 dell’articolo
2 della Legge Regione Lazio 29/93, l’associazione assicura i propri
aderenti, che prestano attività di volontariato o che partecipano
a iniziative dell’associazione o
ne fruiscano i servizi approntati, contro gli infortuni e le malattie
connessi all’attività svolta per o nell’associazione, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
Articolo
6 – Risorse dell’Associazione.
6.1 – In ottemperanza
al capoverso 1 dell’articolo 5 della legge 266/91 l’Associazione
trae le risorse economiche per il suo funzionamento e finalità:
6.1.1 - dai contributi e quote sociali degli aderenti;
6.1.2 - contributi di privati, anche sotto forma di disponibilità
o donazione di beni mobili registrati e immobili;
6.1.3 - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche,
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
6.1.4 - contributi di organismi internazionali, anche sotto forma
di disponibilità o donazione di beni mobili registrati e
immobili;
6.1.5 - donazioni e lasciti testamentari, anche sotto forma di
disponibilità o donazione di beni mobili registrati e immobili,
che, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, l’associazione
accetta con beneficio d’inventario, destinando i beni ricevuti e
le loro rendite esclusivamente alle finalità associative
esplicitate in statuto;
6.1.6 - rimborsi derivanti da convenzioni.
6.2 – L’associazione non può esercitare attività commerciali
o produttive, ma può autorizzare o promuovere attività
commerciali o produttive di terzi, in cui sia affiancata la raccolta
di contributi per l’associazione.
6.3 – L’Associazione può acquistare od affittare beni mobili
registrati e immobili, occorrenti per lo svolgimento delle attività
connesse con le sue finalità.
6.4 – Nella trascrizione delle acquisizioni dei beni mobili registrati
e immobili si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
6.5 – In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione,
i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono
devoluti all’Unione Naturisti Italiani, o ad altra similare deliberata
dall’Assemblea che delibera lo scioglimento.
Articolo
7 – Gli Organi dell’Associazione.
7.1 – Gli Organi dell’associazione sono: l’Assemblea dei soci (che
può essere ordinaria o straordinaria); il Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo
8 – L’Assemblea dei soci.
8.1 – L’Assemblea
ordinaria dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo una
volta l’anno:
8.1.1 - approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
8.1.2 - eleggere, ove del caso, il Consiglio Direttivo;
8.1.3 - eleggere i Revisori dei conti;
8.1.4 - deliberare sui progetti di attivitŕ.
8.2 - L'Assemblea straordinaria puň essere convocata dal Consiglio
Direttivo quando questo lo ritiene opportuno, o lo richiede almeno
un decimo dei soci.
8.2.1 – L’Assemblea straordinaria dei soci può deliberare su
qualsiasi argomento che sia stato precedentemente inserito nell’ordine
del giorno. L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria è
fissato dai richiedenti.
8.3 – La convocazione dell’Assemblea dei soci (sia ordinaria che
straordinaria) è indetta dal Presidente nel luogo, giorno
e ora stabiliti dal Consiglio Direttivo, mediante invito ad ogni
socio in regola con i pagamenti, inviato almeno 15 giorni prima,
nonché affissione di avviso nella sede sociale almeno 15
giorni prima.
8.3.1. - L’invio della convocazione assembleare può avvenire
con posta ordinaria o, se accessibili e più convenienti,
con telefax o posta elettronica o recapito postale privato.
8.3.2 - L’invio della convocazione assembleare conterrà l’ordine
del giorno e potrà contenere anche il luogo, giorno ed ora
della seconda convocazione, per il caso che vada deserta la prima.
8.4 – Nelle assemblee ogni socio, con una anzianità di almeno
una intera annualità ed in regola con il pagamento della
quota successiva, può essere portatore di deleghe scritte
fino ad un massimo di due.
8.5 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice
e sono valide qualora sia presente almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
8.5.1 - Le deliberazioni concernenti la modifica dello Statuto vengono prese
a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei soci.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Articolo
9 – Il Consiglio Direttivo.
9.1 – Il Consiglio
Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei
soci con votazione segreta, in cui ogni socio puň esprimere fino a cinque nomi. I membri del Direttivo durano in
carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di parità di voti
sarà eletto il socio più anziano di iscrizione.
9.2 – Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, Segretario e
Tesoriere dell’associazione. Tutte le cariche sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo dovrà essere strutturato
in modo da dare incarichi precisi e responsabilità ad ogni
suo componente. In particolare il settore di Presidenza sarà
formato da 4 elementi, la Segreteria da 3 e la Tesoreria da 2. Ciascuno
degli incarichi per quanto di competenza saranno fissati dal Presidente,
dal Segretario e dal Tesoriere, sentito lo stesso Consiglio Direttivo.
9.3 – La cessazione da membro del Consiglio Direttivo avviene quando
su parere del Consiglio Direttivo stesso viene trascurato senza
fondate motivazioni il perseguimento dell’incarico assegnato o dopo
l’assenza a più di tre riunioni consecutive del Consiglio
Direttivo stesso. I membri del Consiglio Direttivo pongono le loro
dimissioni inviando comunicazione scritta al Presidente, che ne
informa gli altri membri, e ne chiede ai non eletti nella precedente
elezione assembleare la conferma della disponibilità al subentro
e, tra costoro, formalizza il subentro di chi aveva raccolto più
voti. In presenza di posti vacanti il Consiglio Direttivo può
ricoprirli mediante cooptazione.
9.4 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando
lo ritiene opportuno o ne riceve richiesta da almeno due consiglieri,
e comunque almeno ogni tre mesi.
9.5 – Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria
e straordinaria amministrazione, e delibera tra l'altro sulla convocazione
dell’Assemblea dei soci, l’accettazione e l’espulsione dei soci,
l’amministrazione dei fondi sociali, l’attuazione delle linee programmatiche
decise dall’Assemblea dei soci, le regolamentazioni non previste
nelle norme vigenti o nel presente Statuto o in quello dell’Unione
Naturisti Italiani o Federazione Naturista Internazionale.
9.6 – Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
semplice e, in caso di parità prevale il voto
del Presidente. Nel calcolo della maggioranza richiesta non si tiene
conto degli astenuti. Perchč la votazione sia valida occorrono almeno quattro voti
diversi dall'astensione.
Articolo
10 – Il Presidente.
10.1 – Il Presidente rappresenta l'associazione
di fronte all'UNI, ai terzi ed in giudizio, quindi:
a) convoca e presiede le Assemblee dei soci (ordinaria e straordinaria)
e le riunioni del Consiglio Direttivo;
b) vigila sull’esecuzione di tutte le delibere dell’Assemblea e
del Consiglio;
c) vigila sull’espletamento delle funzioni degli organi dell’associazione,
quindi sull’operato del Segretario, Tesoriere e dei Consiglieri delegati.
10.2 – Quale rappresentante legale dell’associazione, il Presidente
riceve ogni importo o bene indirizzato all’associazione ed effettua
i pagamenti e cessioni dovuti all’associazione, ma in caso di necessità
può delegare altri associati.
Articolo
11 – Il Segretario. 11.1 – Il Segretario
in generale dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento
dell’associazione, organizzando e coordinando la segreteria ed il
lavoro di chi vi presta la propria opera, per:
11.1.1 - l’archiviazione delle documentazione e materiali e l’evasione
della corrispondenza;
11.1.2 - la redazione dei verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni
del Consiglio Direttivo, che vengono firmati dal Segretario e dal
Presidente;
11.1.3 - la rubricazione degli iscritti in ottemperanza all’articolo 3 del decreto
Ministero Industria Commercio e Artigianato del 14.2.92, e relative
comunicazioni alla compagnia di assicurazione ai sensi del capoverso
6 dell’articolo 2 del decreto Ministero Industria Commercio Artigianato
del 14.2.92;
11.1.4 - i contatti con gli associati e con le varie iniziative e attività
in corso, sorvegliandone il buon andamento e svolgendo la funzione
di riferimento informativo per ogni associato.
11.2 – Il Segretario in qualsiasi momento rende conto del suo operato
al Presidente, che, in caso di disaccordo per gravi motivi, può
sospenderlo dalle sue funzioni con comunicazione scritta e motivata,
convocando d’urgenza il Consiglio Direttivo per deliberare sulla
circostanza ed eventuale elezione di nuovo Segretario.
Articolo
12 – Il Tesoriere.
12.1 - Il Tesoriere
è depositario e responsabile dei fondi sociali che gli vengono
conferiti e provvede alle annotazioni contabili di ogni movimento
di cassa nonché di ogni voce patrimoniale, quindi archivia
e custodisce i riscontri, documenti e registri contabili.
12.2 – Ogni movimento di cassa o patrimoniale dovrà essere
sollecitamente comunicato al Tesoriere.
12.3 – Il Tesoriere, il Presidente ed il Segretario possono operare
disgiuntamente su ogni conto bancario o postale su cui siano depositati
i fondi sociali, prelevando somme e firmando gli assegni e i postagiro.
Per i depositi essi possono operare disgiuntamente.
12.4 – Il Tesoriere predispone, nella forma più semplice
ammessa dalle vigenti normative per le associazioni di volontariato,
il bilancio annuale che viene sottoposto dal Presidente prima al
Consiglio Direttivo, poi ai Revisori dei conti ed infine all’assemblea
ordinaria dei soci.
12.5 – Il Tesoriere in qualsiasi momento rende conto del suo operato al
Presidente, che in caso di disaccordo per gravi motivi puň sospenderlo dalle sue
funzioni con comunicazione scritta e motivata, convocando d’urgenza il Consiglio
Direttivo per deliberare sulla circostanza ed eventuale elezione di un nuovo
Tesoriere.
Articolo
13 – Il Collegio dei Revisori.
13.1 – Il Collegio
dei Revisori dei conti è formato da tre persone nominate
dall’assemblea ordinaria dei soci e dura in carica tre anni.
13.2 – Il Collegio si riunisce autonomamente su richiesta di uno
dei componenti secondo modalità da essi convenute ed ha il
compito di eseguire il controllo di legittimità del bilancio
e di riferire all’Assemblea dell’anno successivo a quello di elezione.
13.3 – I Revisori dei conti possono, singolarmente o collegialmente,
prendere visione in qualsiasi momento dei registri e ogni altro
documento contabile e patrimoniale dell’associazione, inoltrando
la richiesta al Tesoriere che deve rendere disponibili i documenti
con la miglior sollecitudine e comunque non oltre un mese dalla
richiesta.
13.4 – I Revisori dei conti riferiscono sul bilancio all’assemblea
dell’anno successivo a quello di elezione.
Articolo
14 – Iscrizione, revoca e dimissioni dei soci.
14.1 – L’iscrizione
all’Associazione avviene inoltrando, da parte degli interessati,
domanda scritta al Consiglio Direttivo, completa dei dati anagrafici,
residenza e domicilio, due foto formato tessera, gli estremi di
un documento d’identità, e riportando a titolo di referenza
il nominativo di persona già appartenente a un’organizzazione
naturista.
14.2 – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere le ulteriori
informazioni che riterrà utili a valutare l’ammissione del
nuovo associato.
14.3 – I soci decadono per mancato pagamento della quota associativa
annuale protrattosi per oltre tre mesi, e possono essere espulsi se assumono in
pubblico un comportamento gravemente contrario allo statuto dell'associazione o comunque
pregiudizievole del suo buon nome o del miglior esito delle sue
iniziative o attività.
14.4 – L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio
Direttivo il cui giudizio è insindacabile. soci sono tenuti all’inizio di ogni anno solare al pagamento
della quota stabilita dal Consiglio Direttivo.
14.6 – I soci in regola con i pagamenti hanno diritto a fruire dei
servizi forniti dall’associazione, rimborsandone il costo in tutto
o in parte se così deciso da Consiglio Direttivo.
14.7 – I soci possono essere: sostenitori, ordinari, familiari,
giovanili, coassociati ed onorari. I soci familiari sono quelli
che convivono con un socio sostenitore od ordinario ed hanno lo
stesso domicilio di questo. I soci giovanili sono i figli minorenni
di un socio sostenitore od ordinario che convivono con questo. I
soci coassociati sono quelli che sono iscritti ad un’altra associazione
da cui ricevono il bollino della Federazione Naturista Internazionale.
I soci corrispondenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo con l'incarico
di rappresentare l'UNI Lazio nei rapporti con gli aspiranti soci nella
zona o struttura di loro competenza.
I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, non pagano
alcuna quota e ricevono tessera e bollino.
14.8 – Le quote di iscrizione e annuale dei soci familiari, giovanili
e coassociati sono ridotte in proporzione alle minori spese per
l’invio di comunicazioni e notiziari, inviate solo una per famiglia,
o per iscrizioni e tesseramento internazionale, già adempiute
dai coassociati Federazione Naturista Internazionale.
14.9 - ll socio dimissionario non ha diritto al rimborso della quota
associativa pagata né ad altro contributo versato.
Articolo
15 – Ulteriori regolamentazioni.
15.1 – Per quanto
non previsto dal presente Statuto, e non stabilito dalla vigente
normativa sulle associazioni di volontariato, si fa riferimento
agli statuti dell’Unione Naturisti Italiani e della Federazione
Naturista Internazionale.
15.2 – Ogni regola non prevista da questo Statuto, né dalla
vigente normativa sulle associazioni di volontariato, né
dagli statuti dell’Unione Naturisti Italiani o della Federazione
Naturista Internazionale, sarà disciplinata dalle decisioni
del Consiglio Direttivo.