La pratica del naturismo in Italia non è attualmente regolamentata da alcuna apposita legge approvata dal Parlamento. Benché siano oramai passati ben 10 anni dalla presentazione del primo progetto di legge sull’argomento, i naturisti attendono ancora che in Italia vengano finalmente riconosciuti i loro diritti. In Europa, i naturisti sono circa25/30 milioni, 500.000 dei quali sono cittadini italiani.
Nella stessa Europa esistono oltre 1.400 campeggi, alberghi e spiagge naturiste. In Italia, purtroppo, ogni estate ancora assistiamo ad assurde denunce contro i naturisti sorpresi a prendere il sole nudi magari in qualche spiaggia assolutamente isolata. Il nostro Paese, inoltre, continua a rinunciare, ad una considerevole fetta di turismo, rappresentata dai naturisti europei e non solo, non rendendo competitiva l’offerta turistica dell’Italia relativamente alle strutture ricettive riservate ai naturisti.
Da qui la necessità di voler ottenere, in tempi ragionevoli, l’approvazione di una legge che regolamenti il naturismo in Italia mettendo fine alla discriminazione operata nei confronti dei naturisti stessi, costretti ogni anno a recarsi all’estero per passare le loro vacanze naturiste.

XVI LEGISLATURA

Nell’attuale XVIa  legislatura (iniziata il 29.04.2008) vi sono due progetti di legge sul naturismo presentati entrambi al Senato della Repubblica, l’uno vede come primo firmatario il Senatore Piergiorgio Massidda (PdL) l’altro la Senatrice Donatella Poretti (PD).

Il Senatore Massidda ha presentato il progetto di legge S.478 il 12 maggio 2008, lo stesso in data 24 settembre 2008  è stato assegnato alla 1a Commissione permanente (Affari Costituzionali), non è ancora iniziato l’esame.

La Senatrice Donatella Poretti insieme al Senatore Marco Perduca (PD) hanno presentato il progetto di legge S.1265 in data 5 dicembre 2008 e, nel mese di febbraio 2008, si sono aggiunti come cofirmatari i senatori: Anna Maria Carloni (PD), Roberto Della Seta (PD), Roberto di Giovan Paolo (PD), Vidmer Mercatali (PD) e Umberto Veronesi. Lo stesso progetto di legge, che ripropone il testo già presentato nella scorsa legislatura dall’Onorevole Franco Grillini, in data 12 marzo 2009 è stato assegnato alla  1a Commissione permanente (Affari Costituzionali), non è ancora iniziato l’esame.

----------------------------------------------------------------------------

Roma, 9 dicembre 2008 - Donatella Poretti e Marco Perduca, radicali eletti nelle liste del PD, hanno presentato oggi in Senato un disegno di legge per la depenalizzazione della pratica del naturismo

Il disegno di legge ripropone il testo già presentato nella scorsa legislatura dall'Onorevole Franco Grillini modificando peraltro l'articolo 2 ove è prevista una più drastica soluzione di abrogazione dell'art. 726 del codice penale e non la sua sospensione, come proposto in passato, nelle aree dedicate o frequentate dai naturisti.

Tale articolo 726 punisce – come è detto nella relazione che illustra il disegno di legge – con sanzioni amministrative pecuniarie chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza. Una definizione questa – sottolinea la Senatrice Poretti - così vaga che risulta opportuno abrogare vista la sussistenza del reato di atti osceni molto più gravi e puniti dall'art. 527 del codice penale e che certo non riguardano la pratica del naturismo.

Nel disegno di legge – prosegue la Senatrice Poretti - è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbano definire i criteri secondo cui i comuni possono individuare le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture. Ove i comuni non provvedano ad individuare tali aree i proprietari o i gestori delle aree turistico-ricettive potranno chiedere alle amministrazioni comunali competenti l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.

Le aree destinate – conclude la Senatrice Poretti - dovranno essere segnalate e provviste di una adeguata identificazione che le distingua dagli spazi frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.

L'UNI Lazio, nel ringraziare i presentatori del disegno di legge, rammenta come ogni anno in Italia siano stati numerosissimi i naturisti incappati nella violazione dell'art. 726 per aver preso il sole nudi in spiagge isolate e frequentate da naturisti da oltre trent'anni.

Il Presidente dell'UNI Lazio, Prof. Carlo Consiglio, sottolinea come sia oramai urgente l'approvazione da parte del Parlamento di una legge che regolamenti la pratica del naturismo. In argomento rammenta come gli oltre 500.000 naturisti italiani siano costretti ogni anno a recarsi presso le migliaia di spiagge e strutture esistenti in tutto il mondo. L'incertezza legislativa sull'argomento ha anche comportato notevoli perdite economiche, perché gli oltre 20 milioni di naturisti europei si sono sempre ben guardati dallo scegliere il nostro Paese come meta vacanziera.

Qui il testo del disegno di legge: http://blog.donatellaporetti.it/?p=385


XV LEGISLATURA (dal 28 aprile 2006)

Oltre al progetto di legge dell'On. Franco Grillini 'Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti' (C.276), presentato subito all'avvio di questa XV Legislatura alla Camera dei Deputati, il 26 settembre 2006  è stato presentato, per iniziativa dell'On. Angelo Bonelli il progetto di legge 'Norme per il riconoscimento e la regolamentazione della pratica del naturismo' (C.1703). Sono,inoltre, stati già presentati altri due progetti di legge sul naturismo al Senato della Repubblica.
Il Senatore Verde Gianpaolo Silvetri ha presentato al Senato un progetto di legge (S.479) uguale identico a quello di Grillini.
Un altro progetto di legge è stato presentato, sempre al Senato, “Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo” (S.450) da Piergiorgio Massidda ed è identico a quello già da lui presentato alla Camera nella scorsa Legislatura.

Nelle precedenti legislature - Durante la XIII legislatura i due progetti di legge sull’argomento presentati rispettivamente dall’On. Sauro Turroni (Verdi), C.529,  e dall’On. Piergiorgio Massidda (Forza Italia), C.6490, confluirono in un testo unificato dalla 12° Commissione Affari Sociali della Camera dopo aver anche ascoltato in audizione una rappresentanza della FENAIT. Era il mese di gennaio del 2001 ed i lavori sul testo unificato non poterono proseguire per il termine della legislatura.
Nella successiva XIV legislatura l’On. Piergiorgio Massidda, rieletto, presentò nuovamente in data 30 maggio 2001 il proprio progetto di legge (C.286): Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo. Il progetto di legge Massidda, in cui non compaiono cofirmatari, fu assegnato alla 12° Commissione ma non ne fu mai iniziato l’esame in quanto mai iscritto all’ordine del giorno.

L’On. Sauro Turroni, nella XIV legislatura, fu eletto al Senato della Repubblica ed, in qualità di Senatore, ripresentò il proprio progetto di legge (S.153) in data 7 giugno 2001 ma tale atto non fu mai assegnato.
Sempre nella XIV legislatura, per iniziativa parlamentare dell’On. Alfonso Pecoraro Scanio (Verdi), fu presentato il progetto di legge C.961:Riconoscimento della pratica del naturismo. Il progetto di legge Pecoraro Scanio, con 24 cofirmatari dell’area del centro sinistra, fu assegnato alla 12° Commissione Affari Sociali in data 27 settembre 2001 ma non è mai stato esaminato in quanto non iscritto all’ordine del giorno.

Il 24 luglio 2004, ancora durante la XIV legislatura, con grande sostegno della FENAIT, è stato presentato per iniziativa parlamentare dell’On. Franco Grillini (DS) il progetto di legge C.5194: Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricettive riservate ai naturisti. Il progetto di legge Grillini, con oltre 40 cofirmatari dell’area del centro sinistra è stato assegnato alla 12° Commissione in data 27 settembre 2004 ma non è mai stato esaminato in quanto non iscritto all’ordine del giorno sino al termine della legislatura.
_____________________________________

XV LEGISLATURA (dal 28 aprile 2006)

PROGETTO DI LEGGE, ATTO CAMERA N. 276, PRESENTATO PER INIZIATIVA PARLAMENTARE DELL’ON. FRANCO GRILLINI (ULIVO), IN DATA 28 APRILE 2006. SONO COFIRMATARI DEL PROGETTO GLI ONOREVOLI: BONELLI, CENTO, CHICCHI, CIALENTE, CRISCI, DE BRASI, DE SIMONE, DE ZULENTA, DEIANA, GIANNI FARINA, FASCIANI, FIANO, FUMAGALLI, GENTILI, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA, MASCIA, MIGLIOLI, MIGLIORE, MOTTA, NICCHI, POLLASTRINI, SASSO, ZANELLA ZANOTTI, ZUNINO.

Depenalizzazione della pratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricreative riservate ai naturisti.

Relazione

Onorevoli colleghi,
la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ripetutamente stabilito, obiter dictum, che 'il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale – (…) [può] essere (…) espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante'; e, ancora obiter, che 'non può considerarsi indecente la nudità integrale (…) di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata': tale comportamento non costituisce quindi 'atto contrario alla pubblica decenza' ai sensi dell’articolo 726 del codice penale (così Cass. pen., III sez., n.8959, 3 luglio1997 e n.3557, 16 febbraio 2000). La punibilità penale della pratica del naturismo non è del resto più in linea con i principi di un moderno diritto penale del fatto: manca, se non altro, in tale condotta, quella offensività del bene giuridico tutelato che rappresenta un caposaldo imprescindibile di un sistema penale garantista e liberale.

Questa che dovrebbe essere una semplice constatazione di buon senso nell’Italia del XXI secolo, che è acquisizione addirittura banale da decenni non solo nei paesi dell’Europa settentrionale ma in buona parte dei paesi della costa settentrionale del Mediterraneo (concorrenti dell’Italia nel mercato del turismo), non sembra però essere stata ancora digerita da settori della Pubblica Amministrazione e degli organi di polizia, e anche da qualche giudice di merito, come ogni anno puntualmente registrato dalle cronache estive, sicché appare opportuna una messa a punto legislativa della materia.

Sembra infatti del tutto estraneo alla comune sensibilità ormai ampiamente condivisa nel nostro paese ostinarsi a considerare illecito, e addirittura penalmente rilevante, l’innocuo comportamento di chi preferisca prendere il sole o bagnarsi in mare nudo anziché dotato di costume da bagno (magari oltremodo succinto e in genere ben più sessualmente 'provocante' della nudità integrale), in quelle zone delle nostre coste, sempre piuttosto remote appartate e riconoscibili, che nel corso degli anni sono diventate meta abituale e consolidata di nudisti e naturisti; e appare invece addirittura scellerato che, per perseguire una tale innocente abitudine e molestare capricciosamente dei bagnanti, vengano sottratte preziose energie e risorse, per definizione sempre scarse, alle forze dell’ordine e al sistema giudiziario, energie e risorse che ovviamente dovrebbero invece essere impiegate in modo ben altrimenti utile alla collettività (dalla sicurezza stradale alla repressione della criminalità terroristica o mafiosa, dalla sicurezza urbana alla lotta alla corruzione, ecc.). È di poche settimane fa la notizia che, in località spiaggia dell'Arenauta presso Gaeta, si sono addirittura trovati il tempo e i mezzi per organizzare una sorta di operazione di repressione su larga scala, con il ripetuto impiego per vari giorni di personale di polizia in costume da bagno anziché in uniforme!

Questi pittoreschi episodi di cronaca non solo rendono il nostro paese oggetto di salaci e meritati commenti canzonatori da parte della stampa estera, ma non possono che danneggiare inutilmente la nostra industria turistica, limitandone la gamma dell’offerta senza recare vantaggio a nessuno, se non alla vanità o ai furori ideologici fuori tempo di qualche funzionario. Porre fine a queste bizzarrie e restituire serenità ai pacifici bagnanti naturisti è il primo obiettivo di questa proposta di legge. Sotto questo aspetto va anche rilevato il carattere limitato e neppure molto innovatore della proposta, che si limita a registrare una situazione esistente, garantendo la dovuta tranquillità alle meritate vacanze di molti nostri concittadini: non si propone neppure infatti, che, come avviene con naturalezza e senza scandalo da decenni in molte città del Nord Europa, il naturismo possa essere praticato nei parchi pubblici dei centri urbani, ma solo nelle spiagge o aree già ora solitamente frequentate da nudisti e naturisti.

D’altra parte va anche sottolineato che è parso opportuno ai proponenti salvaguardare tale situazione di fatto già oggi esistente, anziché imporre che la pratica del naturismo debba essere espressamente autorizzata situazione per situazione, ed esercitata solo attraverso una serie di previ e necessari passaggi burocratici, come accadrebbe se la pratica del naturismo venisse consentita esclusivamente nell’ambito di strutture turistiche organizzate e a ciò espressamente dedicate, come quelle previste dagli articoli 3 e seguenti della presente proposta: non solo molti naturisti considerano come il fulcro della loro pratica ricreativa proprio il contatto diretto e il meno possibile mediato e organizzato con la natura, ma il nostro punto di partenza è che, in ogni caso, l’innocua pratica del naturismo in spiagge libere utilizzate a questo scopo non può essere comunque ritenuta di alcuna rilevanza penale e, entro tali ambiti e limiti, non deve essere in nessun modo e in nessun caso considerata contraria alla legge. E del resto sarebbe di nuovo inutilmente vessatorio interferire nella pacifica convivenza fra naturisti e non naturisti da anni consolidatasi in molte spiagge libere del paese per riservare il cento per cento di tali spiagge ai soli bagnanti 'tessili' e imporre ai naturisti l’obbligo di frequentare soltanto stabilimenti balneari, organizzati e verosimilmente per lo più a pagamento, e che certo non potrebbero essere disponibili, soprattutto inizialmente, che in un numero limitato di località.

Vi è, d’altra parte, anche un importante risvolto economico della questione, di cui sarebbe a nostro avviso inutilmente autolesionistico rinunciare a giovarsi. È di tale realtà economica che si occupano gli articoli dal 3 al 6 della nostra proposta. Accanto al problema della depenalizzazione e del miglior uso delle risorse pubbliche fin qui sprecate nel vano e inutile tentativo di reprimere un fenomeno ormai entrato da decenni nel costume di una consistente minoranza di italiani, vi è infatti anche quello di rendere competitiva l’offerta turistica dell’Italia anche sul terreno delle strutture ricettive riservate ai naturisti.

Sono da decenni molto numerosi infatti i turisti provenienti dai paesi dell’Europa centrale e settentrionale, soprattutto tedeschi e scandinavi, che preferiscono passare le loro vacanze in paesi e località in cui possono essere certi di non venire molestati dagli organi di polizia per ragioni collegate alla pratica del naturismo. Non va neppure sottovalutato il fatto che la pratica del naturismo è anche notevolmente radicata in paesi dell’Europa centrorientale i cui cittadini da poco hanno iniziato a potersi permettere vacanze all’estero e che costituiscono un segmento promettente della domanda turistica internazionale: tale segmento è certamente destinato a crescere in quantità e qualità con il prevedibile sviluppo economico che i paesi dell’area conosceranno nei prossimi anni per effetto del loro ingresso nell’economia di mercato e della loro integrazione nell’Europa comunitaria. Far diventare l’Italia una consueta meta di vacanze anche per questi nostri nuovi concittadini europei è necessario in un’ottica che guardi non solo alla situazione presente, ma anche allo sviluppo futuro del settore: se per ora la domanda di tali paesi è prevalentemente rivolta a un turismo di carattere piuttosto economico, è certo che, con il passar degli anni, le cose sono destinate a cambiare, e un’offerta fin d’ora amichevole da parte del nostro paese è la necessaria premessa per conquistare un mercato destinato a diventare in un breve volgere di anni altrettanto ricco quanto quello dell’Europa centrosettentrionale.

Molti dei turisti stranieri che praticano il naturismo ricercano espressamente la possibilità di passare le loro vacanze in strutture appositamente organizzate e regolamentate, ed esclusivamente riservate ai naturisti: non solo strutture dedicate al turismo di massa, ma anche a quello di qualità (un terreno, quest’ultimo, particolarmente promettente per l’Italia, perché è carente in questo campo l’offerta dei paesi mediterranei nostri concorrenti). Tale richiesta di strutture dedicate è particolarmente forte da parte quell’ampia fetta del turismo naturista che riguarda le famiglie con bambini. L’attuale situazione di incertezza legislativa non consente alcun investimento in questo settore, con la conseguenza di limitare inutilmente la varietà della nostra offerta turistica: e ciò proprio in un momento di grandi difficoltà competitive per l’intero settore.

In conclusione, non si chiede con questa proposta un giudizio di merito sulla desiderabilità, morale o estetica, della pratica del naturismo: si chiede soltanto di non sovrapporre un arbitrario giudizio moralistico alle altrui individuali e autonome scelte di vita e di costume e di non rinunciare ai benefici economici derivanti dall’accoglimento di una domanda di servizi turistici cui attualmente l’Italia non è in grado di rispondere per un mero problema di incertezza normativa.

Articolo 1.

La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.

Si definisce naturismo l’insieme delle pratiche di vita all’aria aperta che, nel rispetto degli altri, della natura e dell’ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di ricreazione e di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Articolo 2.

Non costituisce comportamento contrario alla legge e non costituisce 'atto contrario alla pubblica decenza' ai sensi dell’articolo 726 del codice penale la nudità integrale in una spiaggia o area riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata.

Articolo 3.

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri secondo cui i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e gestire le relative strutture.

Nel caso in cui il comune non abbia provveduto ad individuare aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all’esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all’amministrazione comunale competente l’autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo.

L’amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata risposta è da intendersi come silenzio-assenso.

Articolo 4.

Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle aree può essere concessa a privati o ad associazioni o organizzazioni.

Tutte le aree destinate alla pratica del naturismo sono soggette alle norme di tutela e salvaguardia ambientale previste per le aree protette.

Articolo 5.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri in base a i quali i comuni disciplinano l’obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e segnalare le aree di cui agli artt. 3 e seguenti della presente legge destinate alla pratica del naturismo.

La delimitazione di tali aree deve essere segnalata ed assicurare un’adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo. Gli accessi devono essere segnalati tramite l’affissione di cartelli, o altri analoghi strumenti, recanti l’indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

Articolo 6.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.


PROPOSTA DI LEGGE n. 1703

d'iniziativa del deputato BONELLI

Norme per il riconoscimento e la regolamentazione
della pratica del naturismo

Presentata il 26 settembre 2006

Relazione
Onorevoli Colleghi! - Il nostro Paese è l'unico in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso collegato.
      Il naturismo, movimento nato alla fine del XIX secolo per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un modo di vivere e di pensare l'ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, e ha alla base del suo essere il culto della salute psico-fisica e sociale dell'uomo.
      Il naturismo professa la ginnità integrale, cioè la pratica del nudismo, come condizione necessaria per una armoniosa espansione delle forze psichiche e fisiche. Il nudismo inteso come nudità integrale in promiscuità di sessi e di età fra persone consenzienti ha carattere «sociale», non è immorale, è spontaneo ed educativo.
      Già da un'indagine statistica Doxa del 1989 e da una rilevazione dell'Istituto di studi politici, economici e sociali emergeva che gli italiani, pur non conoscendo che cosa fosse il naturismo, accettavano a grande maggioranza il nudo integrale sia femminile sia maschile, purché praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso. Solo in Europa si calcolano oltre 25 milioni di naturisti con oltre 700 strutture turistiche con possibilità di soggiorno e innumerevoli palestre, piscine, saune eccetera, a loro riservate.
      La diffusione del nudismo è un aspetto della modifica nel costume e nella cultura che si collega alla più complessa esigenza di un migliore rapporto con la natura e con un ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.
     Negli ultimi trenta anni il naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose associazioni, anche in gemellaggio con quelle straniere, le quali reclamano «oasi naturistiche» che consentano ai propri associati, fornendo loro precise regole di comportamento e apposite strutture, di esporsi liberamente al sole. L'attuale condizione di indeterminatezza che si verifica sulle spiagge italiane, e che è continuo motivo di imbarazzo per i naturisti e per coloro che non lo sono, costringe la forza pubblica ad interventi in cui deve valutare se il comportamento riscontrato è contrario o meno al codice penale. A tale proposito, anche se una vasta parte della giurisprudenza, comprendente sentenze assolutorie nei confronti di naturisti-nudisti denunciati per il reato di atti contrari alla pubblica decenza, ai sensi dell'articolo 726 del codice penale, è dichiaratamente a favore dell'idea naturista, nel senso che il nudo in sé non va contro la legge, purtroppo non è stata mantenuta una costante linea interpretativa sull'argomento e ciò ha determinato un grave intralcio alla soluzione definitiva del problema. Occorre, quindi, procedere a un definitivo chiarimento della questione, garantendo la pratica del naturismo e del nudismo a norma di legge e consentendo l'organizzazione e la delimitazione di spazi e di campi riservati alla pratica naturista, nonché la realizzazione di strutture atte all'esercizio di tale pratica. A tal fine, la proposta di legge individua aree da destinare a campi naturisti, da attrezzare con servizi, per un utilizzo di tipo residenziale-turistico. È prevista altresì l'individuazione di aree pubbliche da destinare, previa delimitazione tabellare, alla pratica del naturismo.
      L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e garantisce la pratica del naturismo e l'articolo 2 limita l'esercizio del nudismo in ambienti e in spazi appositamente individuati.
      L'articolo 3 prevede che la gestione delle aree demaniali destinate alla pratica del naturismo possa essere concessa a privati, associazioni od organizzazioni.
      L'articolo 4 affida alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la definizione dei criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo di delimitazione e di segnalazione delle aree destinate al naturismo.
      L'articolo 5, infine, dispone che per quanto non diversamente stabilito dalla legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di turismo.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Naturismo).

      1. La presente legge disciplina la pratica del naturismo e la realizzazione di aree ad essa destinate.
      2. Si definisce naturismo l'insieme delle pratiche di vita all'aria aperta che, nel rispetto di se stessi, degli altri, della natura e dell'ambiente circostante, utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.

Art. 2.
(Aree destinate al naturismo).

      1. La pratica del naturismo è consentita esclusivamente in ambienti e in spazi delimitati, riconoscibili e segnalati, secondo le modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei princìpi della presente legge.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni possono individuare, attraverso gli ordinari strumenti urbanistici, le aree pubbliche o private da destinare alla pratica del naturismo, anche su richiesta di organizzazioni, associazioni, società o altri soggetti privati interessati a progettare e a gestire le relative strutture.
      3. Nel caso in cui il comune non abbia provveduto a individuare apposite aree da destinare alla pratica del naturismo, i proprietari o i gestori di aree destinate all'esercizio di attività turistico-ricettive possono chiedere all'amministrazione comunale competente l'autorizzazione ad adibire tali aree alla pratica del naturismo. L'amministrazione deve inviare risposta scritta e motivata entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.


Art. 3.
(Aree demaniali).

      1. Ai fini della realizzazione di strutture destinate alla pratica del naturismo in aree demaniali, la gestione delle medesime aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni.
      2. La concessione di cui al comma 1 individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l'obbligo di attrezzare l'area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

Art. 4.
(Delimitazione e segnalazione delle aree).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri in base ai quali i comuni disciplinano l'obbligo dei proprietari o dei gestori di delimitare e di segnalare le aree destinate alla pratica del naturismo.
      2. La delimitazione delle aree deve essere segnalata e deve assicurare un'adeguata identificazione che le distingua da spazi pubblici o privati frequentati da cittadini che non praticano il naturismo.
      3. Gli accessi alle aree devono essere segnalati tramite l'affissione di cartelli o altri analoghi strumenti recanti l'indicazione che si tratta di aree destinate alla pratica del naturismo.

Art. 5.
(Applicabilità della disciplina sul turismo).

      1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alle aree destinate alla pratica del naturismo e ai loro proprietari o gestori si applicano le disposizioni che disciplinano il settore turistico.

PROGETTO DI LEGGE, ATTO SENATO N.479, PRESENTATO PER INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL SENATORE GIANPAOLO SILVESTRI (U-VERDI-COM), IN DATA 22 MAGGIO 2006

Testo del Progetto di legge S.479 è uguale identico a quello presentato alla Camera da Franco Grillini e sopra integralmente riportato.

PROGETTO DI LEGGE, ATTO SENATO N.450, PRESENTATO PER INIZIATIVA PARLAMENTARE DEL SENATORE PIERGIORGIO MASSIDDA (DC-ind-MA), IN DATA 19 MAGGIO 2006

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

N. 450
 
 DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MASSIDDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006

Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo


———–

Onorevoli Senatori. – L’Italia risulta essere l’unica nazione in Europa a non avere una normativa sulla pratica del naturismo. Il riconoscimento e la libertà di tanti nostri cittadini o turisti stranieri che intendano trascorrere periodi di vacanza nel nostro Paese secondo la pratica dell’attività naturista sono affidati al presente disegno di legge.

    Nato nel secolo scorso come movimento che intendeva opporsi all’inurbamento caotico delle città, il naturismo implica una tendenza al ritorno a modi di vita conformi il più possibile alla natura, rispetto al quale la pratica del nudismo ha in comune lo scopo di favorire il rispetto proprio, degli altri e dell’ambiente, e non, come viene inteso da troppa parte dell’opinione pubblica, una mera ribellione verso le normative che vietano atteggiamenti osceni in luogo pubblico, peraltro rispettate e condivise appieno da chi frequentemente pratica e partecipa alle attività dei gruppi e delle organizzazioni naturistici.
    Il naturismo, inoltre, si propone la difesa della salute psicofisica e sociale attraverso l’utilizzo di alimenti e medicine naturali e la pratica di attività fisica.
    Le strutture allestite per il naturismo potranno dotarsi di ambiti da adibire alle cure termali, una pratica prediletta e complementare all’interesse storico e culturale per le
città d’arte o per i parchi nazionali e le oasi ambientaliste.
    Pressante è, tutt’oggi, la richiesta, da parte di organizzazioni naturistiche, di realizzare o gestire strutture per tale genere di pratica; il numero dei naturisti in Europa è infatti calcolato intorno ai 20 milioni di cittadini.
    Altre organizzazioni, inoltre, attraverso società di gestione, hanno iniziato i lavori per realizzare aree naturistiche, alcune delle quali in grado di ospitare anche duemila persone, ma i lavori sono stati sospesi proprio per la mancanza di una normativa in materia.
    Per lo stesso motivo, diverse amministrazioni comunali si troverebbero in forte imbarazzo di fronte a pressanti richieste di allestire in loco un campo naturista.
    Occorre considerare che il naturismo, anche in Italia, è in forte espansione, e, di conseguenza, consentirne la pratica nel territorio nazionale significherebbe creare occupazione ed accogliere numerosissimi turisti stranieri che, al momento, frequentano i campi allestiti in altre nazioni.

    L’articolo 1 del presente disegno di legge riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica naturista in maniera libera, non discriminatoria e in esclusive aree ben riconoscibili e delimitate.
    Con l’articolo 2, comma 1, si prevede che le amministrazioni comunali possano individuare le aree da destinare ai campi naturisti attraverso un monitoraggio, al fine di verificare possibili richieste e darne immediata informazione pubblica.
    Il comma 2 prevede la denominazione delle aree prescelte quali aree turistiche produttive.
    Il comma 3 consente alle amministrazioni contermini di individuare territori confinanti da destinare alla realizzazione di un’unica struttura.

Il comma 4 prevede l’applicazione della normativa vigente sulle concessioni, per le aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato.
    L’articolo 3, comma 1, impone che la realizzazione della struttura sia a carico dell’organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista.
    Il comma 2 impone che le attrezzature siano realizzate in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nel comune ospitante.
    Il comma 3 impone ai proprietari delle aree individuate per la realizzazione di un campo naturista, di farne richiesta al comune anche se lo stesso non abbia deliberato in merito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, fornendo il nominativo di eventuali usufruttuari o gestori della struttura. L’amministrazione deve dare risposta scritta, affermativa o negativa, comunque, motivata, entro tre mesi.
    L’articolo 4, comma 1, prevede la delimitazione dell’area individuata, in accordo fra i comuni e i proprietari o gestori.
    Il comma 2 impone ai comuni di provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti per la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista, quando si tratti di terreni comunali o di proprietà del demanio dello Stato.

 
   Il comma 3 impone ai comuni di emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, specifici regolamenti recanti la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le uniche aree disponibili siano ubicate in terreni privati e i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire un campo.
    Il comma 4 affida ai comuni il compito di operare i dovuti controlli relativamente all’attività svolta, al regolare allestimento della struttura sulla base delle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche (camping e altro) e, nel caso, di revocare la concessione o licenza.
    L’articolo 5 stabilisce il libero accesso ai campi naturisti, nell’ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.


 DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Naturismo)

    1. La Repubblica riconosce e garantisce il diritto dei cittadini alla pratica del naturismo.

    2. Per naturismo si intende l’insieme delle pratiche di vita che, all’aria aperta e a contatto diretto con la natura e con l’ambiente incontaminato, utilizzano il nudismo quale fonte di sviluppo della salute, fisica e mentale.
    3. La pratica del naturismo è consentita in maniera libera e non discriminatoria, esclusivamente in ambienti e spazi delimitati, non visibili dall’esterno, accessibili a coloro che ne condividono la pratica e la filosofia di vita, riconoscibili e segnalati sulla base delle modalità previste dalla presente legge.


Art. 2.

(Identificazione delle aree)

    1. I comuni, attraverso gli strumenti in loro possesso, quali i piani urbanistici e le relative varianti, identificano all’interno del proprio territorio le aree da destinare a campi naturisti, sulla base di un monitoraggio da effettuare al fine di verificare possibili richieste da parte di organizzazioni, associazioni o società interessate a progettare e a gestire la struttura. Dopo aver identificato lo spazio, il comune rende pubblica l’informazione relativa alla sua disponibilità.

    2. Le aree destinate alla pratica naturistica sono definite aree turistiche produttive.
    3. È consentito che amministrazioni locali contermini, di comune accordo, individuino territori confinanti, da destinare alla realizzazione di un’unica struttura per la pratica del naturismo.
    4. Ai fini della realizzazione di strutture per la pratica del naturismo, alle aree costiere ed interne, di proprietà del demanio dello Stato, si applica la normativa
vigente sulle concessioni.

Art. 3.

(Attrezzature delle aree)

    1. La realizzazione delle strutture di cui all’articolo 2 è a carico dell’organizzazione che si è aggiudicata la gestione del campo naturista e che può usufruire dei finanziamenti o contributi previsti dalla normativa vigente.

    2. La realizzazione delle attrezzature di servizio, previste nel progetto, deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
    3. I proprietari di aree possono chiedere all’amministrazione comunale competente l’autorizzazione per la realizzazione degli spazi da adibire a campo naturista anche nel caso che il comune non abbia previsto tale realizzazione nella pianificazione territoriale, indicando gli eventuali usufruttuari della struttura o i gestori e fornendo copia del regolamento sulle modalità di accesso e sulle attività da praticare all’interno della struttura. L’amministrazione, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, invia risposta scritta e motivata, sia in caso di accoglimento sia in caso di diniego della
stessa.

Art. 4.

(Delimitazione delle aree)

    1. I proprietari o i gestori delle aree, di intesa con i comuni, provvedono alla delimitazione delle aree in cui realizzare il campo per la pratica naturista, mediante idonee tabelle.

    2. Nel caso si tratti di terreni comunali o demaniali, l’amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare specifici regolamenti per stabilire le modalità di assegnazione, i requisiti necessari per inoltrare la richiesta di autorizzazione, i tempi di concessione e i criteri di segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista.
    3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, l’amministrazione comunale emana un regolamento recante la disciplina relativa alla segnalazione degli spazi destinati alla pratica naturista qualora le aree disponibili siano ubicate in terreni privati i cui proprietari o usufruttuari intendano allestire una struttura adibita a tale pratica.
    4. Le amministrazioni comunali controllano l’attività svolta, il regolare allestimento della struttura in base alle leggi vigenti che regolamentano le strutture turistiche e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.


Art. 5.

(Accesso ai campi naturisti)

    1. L’accesso ai campi naturisti è libero, nell’ambito di modalità determinate dai gestori della struttura stessa.



XIV LEGISLATURA

25 ottobre 2005 - La FENAIT (Federazione Naturista Italiana) ha inviato oggi una lettera aperta al Presidente della Commissione Affari Sociali della camera

dei Deputati per sollecitare la discussione della proposta di legge 'Grillini', sottoscritta anche da decine di altri parlamentari, che prevede la regolamentazione della pratica naturista in Italia. I naturisti chiedono un incontro con l'On. Palumbo anche al fine di consegnare firme di cittadini che sollecitano anche loro tempi brevi per l'iter parlamentare.
Nella lettera, trasmessa anche ai membri della predetta Commissione, si rammenta come l'Italia sia l'unico paese europeo nel quale si assiste ogni anno ad una vera e propria discriminazione contro i naturisti con pesanti multe o con denunce penali.
Mentre in Europa esistono circa 1.400 tra spiagge e strutture (campeggi, alberghi e villaggi turistici) destinate al naturismo, i naturisti in Italia sono costretti a nascondersi in luoghi isolati, spesso impervi. Nonostante ciò, sono spesso oggetto di veri e propri blitz, via terra e via mare, a causa di leggi sorpassate e bigotte.
Visto che questa situazione ridicola e discriminatoria esiste solo nel nostro paese, ove da anni esistono proposte di legge, da quella dei Verdi a quella dei DS, a quella di Forza Italia, mai prese seriamente in considerazione nonostante negli anni siano state sottoscritte da oltre 150 parlamentari di vari partiti, i naturisti chiedono norme precise che regolamentino una pratica sana, a carattere familiare, diffusa e promossa in tutto il resto d'Europa e del mondo civile.
Ciò anche per evitare che l'Italia, quando si parla di naturismo, sia considerata all'estero con ironia e sfottò.
Solo in Italia - sottolinea Simona Carletti del Direttivo della FENAIT - gruppi di naturisti sono costretti a percorrere a piedi chilometri e chilometri per trovare luoghi inaccessibili e mettere qualcuno di loro come vedetta, mentre altri, costretti da leggi antiquate, studiano piani via terra e via mare per scovarli. Come nel noto gioco 'guardie e ladri', solo che i naturisti sono stanchi di fare la parte dei delinquenti e di emigrare all'estero per le loro vacanze.

Il testo della lettera aperta nella home page di questo sito

19 ottobre 2005 - L’ON. FRANCO GRILLINI ED ALTRI 15 PARLAMENTARI HANNO PRESENTATO OGGI UNA INTERROGAZIONE AL MINISTRO DEGLI INTERNI GIUSEPPE PISANU PER FAR CESSARE LE DENUNCE NEI CONFRONTI DEI NATURISTI.

LA FENAIT (FEDERAZIONE NATURISTA ITALIANA) PLAUDE ALL’INIZIATIVA E SOLLECITA L’APPROVAZIONE DI UNA LEGGE CHE FINALMENTE REGOLAMENTI IL NATURISMO IN ITALIA.

La Federazione Naturista Italiana (FENAIT) plaude all’iniziativa dell’On. Franco GRILLINI e di altri 15 parlamentari che hanno presentato oggi una Interrogazione al Ministro degli Interni, Giuseppe PISANU, per conoscere per quali motivi le forze dell’ordine organizzino delle vere e proprie azioni repressive nei confronti dei naturisti quando, questo comportamento, per i giudici non ha alcuna rilevanza penale, come stabilito da due sentenze della Corte di Cassazione e da numerosi casi che hanno portato all’archiviazione delle denunce.

L’ultimo caso – rammenta Simona CARLETTI del Direttivo della FENAIT – è stato, in questi giorni, quello di due diversi giudici di pace di La Spezia che hanno archiviato la pratica di alcuni naturisti denunciati per aver preso il sole nudi in quanto il nudismo, purché non ostentato, appare lecito anche per il cambiamento che ha avuto negli ultimi anni il comune senso del pudore.

L’Interrogazione – prosegue CARLETTI – chiede anche al Ministro PISANU se condivide o meno che il Parlamento debba prendere finalmente atto della necessità di una legge che regolamenti il naturismo ed escluda dall’art. 726 cp la punibilità della nudità naturista.

La FENAIT – conclude CARLETTI – si dice estremamente soddisfatta dell’iniziativa dell’On. GRILLINI, tenuto anche conto che i naturisti italiani in attesa di una regolamentazione del naturismo sono circa 500.000 e ben oltre i 20 milioni quelli europei che per tale assenza di regole precise evitano di frequentare il nostro Paese per le loro vacanze.

9 0ttobre 2005 - IL NUDISMO, PURCHE’ NON OSTENTATO, NON E’ REATO. COSI’ SENTENZIANO DUE GIUDICI DI PACE DI LA SPEZIA.

BENE, MA PER LA FEDERAZIONE NATURISTA ITALIANA LE NUMEROSE DENUNCE DI OGNI ESTATE NEI CONFRONTI DI NATURISTI ITALIANI E STRANIERI IMPONGONO LA RAPIDA APPROVAZIONE DI UNA LEGGE NAZIONALE SUL NATURISMO CHE DIA CERTEZZE.

Appresa la notizia che due giudici di pace di La Spezia hanno accolto la richiesta di archiviazione presentata dal Pm Raffaella Concas in materia di nudismo, la Federazione Naturista Italiana (FENAIT) ha espresso tutta la propria soddisfazione anche sulle motivazioni che hanno accompagnato la sentenza. I giudici, come il Pm, hanno infatti ritenuto, come in effetti è, che il comune senso del pudore abbia subito negli ultimi anni una dilatazione che di fatto si risolve nell’ammissibilità del nudismo purché non ostentato.

Le sentenze – dichiara Simona Carletti, del Direttivo della FENAIT – riguardano due naturisti denunciati la scorsa estate in località Punta Bianca. Altri due naturisti, per i quali è stata anche chiesta un’istanza di archiviazione, attendono anche loro quanto prima la sentenza del giudice di pace di La Spezia.

La FENAIT sull’argomento rammenta come siano numerosi ogni estate i naturisti italiani o stranieri denunciati o multati (516 euro) in varie località della penisola con l’accusa di atti contrari alla pubblica decenza. Nel caso di procedimento penale, gli stessi naturisti anche se assolti debbono sostenere ingenti spese per la difesa.

Per ovviare a questa situazione di indeterminatezza, la FENAIT torna a sollecitare l’approvazione della proposta di legge Grillini, giacente in Parlamento.

Solo l’approvazione di questa legge – conclude Carletti – potrà porre fine ad interpretazioni diverse della pratica naturista e portare finalmente ad un comportamento univoco su tutto il territorio.

3 agosto 2005/Oggi, finalmente, I DS, accogliendo le richieste della Fenait, HANNO CHIESTO L'ISCRIZIONE, ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DELLA XII° COMMISSIONE AFFARI SOCIALI, DELLA PROPOSTA DI LEGGE 5194 'Depenalizzazione della paratica del naturismo e disciplina delle strutture turistico-ricettive', presentata nel luglio 2004 dall'onorevole FRANCO GRILLINI e sottoscritta da oltre 40 parlamentari di vari partiti. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9 maggio 2005/Da circa un mese è partita a livello nazionale, per iniziativa della FENAIT, una PETIZIONE con cui i cittadini che la sottoscrivono, naturisti e non, chiedono alla Camera dei Deputati ed al Senato di esaminare al più presto i disegni di legge sulla regolamentazione del naturismo presentati a volte da anni e si esprimano sugli stessi per assicurare finalmente un elementare diritto sinora negato nel nostro paese. Come primo atto, nella PETIZIONE, si chiede di mettere subito all’ordine del giorno i disegni di legge sul naturismo presso la 12° Commissione (AFFARI SOCIALI) della Camera.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

LEGGI ESTERE