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NATURISMO E
LEGGE
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“VALORIZZAZIONE
DELLA PRATICA DEL NATURISMO”
INIZIATIVA
DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Renzo CARELLA
RELAZIONE
Il nostro Paese è uno
dei pochi in Europa a non avere, ancora oggi, una normativa che riconosca e
garantisca ai propri cittadini la libertà di esercitare liberamente, nel
proprio territorio, la pratica del naturismo e del nudismo ad esso
collegato. Il naturismo, movimento nato alla fine del secolo scorso per
opporsi agli eccessi dell’urbanismo, è un modo di vivere e di pensare
l’ambiente nel rispetto delle leggi fondamentali della natura, intesa in
tutti i suoi aspetti e nel rigetto di ogni forma di prevaricazione, ed ha
alla base del suo essere il culto della salute psicofisica e sociale
dell’uomo.
Coerentemente esso
promuove la vita all’aria aperta, l’esercizio fisico, l’alimentazione
naturale e vegetariana, la medicina naturale, la pace, la protezione della
natura, degli animali non umani e dell’ambiente e la lotta contro
l’inquinamento, il consumismo, l’abuso dell’alcol, del tabacco e le sostanze
stupefacenti.
Il naturismo promuove
inoltre la pratica del nudismo, come nudità integrale in pari dignità di
sessi e di età fra persone consenzienti, come condizione necessaria per la
salute fisica e psichica; esso è altamente morale, spontaneo e educativo.
La diffusione del nudismo
è un aspetto della modifica del costume e della cultura che si collega alla
più complessa esigenza di un miglior rapporto con la natura e con un
ambiente tutelato, la cui fruizione è attuata con il medesimo rispetto.
Infatti, già secondo un’indagine statistica Doxa del 1989 nonché una
rilevazione dell’Istituto di studi politici, economici e sociali, gli
italiani, pur non conoscendo appieno che cosa sia il naturismo accettano in
grande maggioranza il nudo integrale sia maschile sia femminile, se
praticato in zone appartate o ufficialmente destinate a tale uso.
Negli ultimi 30 anni il
naturismo si è diffuso anche in Italia con la nascita di numerose
associazioni le quali reclamano “oasi naturiste” che consentano ai naturisti
di esporsi liberamente al sole. Inoltre, poiché molti naturisti rifuggono
dalla folla o cercano un contatto intimo e solitario con la natura, molti di
loro praticano il nudismo su spiagge solitarie e vette di montagne,
raggiungibili con escursioni a piedi anche lunghe, nonché isolette e
natanti. Tuttavia sono solo una decina in tutta Italia i luoghi ove è
tollerato il naturismo. Solo a Roma, l’Amministrazione comunale ha creato
ufficialmente un tratto di spiaggia destinato al naturismo a Capocotta. Sono
circa 180 nella Francia, 150 nella Germania e oltre 50 nei Paesi Bassi le
strutture naturiste riconosciute ufficialmente. Ciò oltre a numerosissime
spiagge a ciò destinate.
Purtroppo, però, vi è in
Italia una situazione di indeterminatezza dal punto di vista giuridico che è
fonte di imbarazzo sia per i naturisti sia per coloro che non lo sono, e
talvolta conduce ad interventi della forza pubblica che deve valutare se il
comportamento riscontrato sia contrario o no alle disposizioni del codice
penale. E sebbene gran parte della giurisprudenza si sia pronunciata nel
senso che il nudo in se non vada contro la legge, assolvendo quindi numerosi
nudisti denunciati per presunte violazioni dell’articolo 726 del codice
penale, tuttavia non vi è stata sull’argomento una costante linea
interpretativa.
Questa incertezza della
giurisprudenza causa da una parte imbarazzo nei naturisti italiani, e
dall’altra un dirottamento verso altri Paesi del Mediterraneo, soprattutto
Francia, Croazia e Grecia, di numerosissimi naturisti del Nord Europa,
soprattutto, Germania, Olanda, Svezia e Inghilterra, che nel nostro Paese
non si sentono tranquilli: si possono valutare in circa 500 mila presenze
l’anno le perdite nel nostro Paese a causa di questa incertezza legislativa.
Naturalmente, è compito
del Parlamento fare chiarezza su questo tema da un punto di vista generale;
tuttavia anche regolamentare il turismo naturista a livello regionale è
importante. Ne è prova quanto è accaduto nel Comune di Roma che ha istituito
un tratto destinato al naturismo nella spiaggia di Capocotta, dove il
naturismo si esercita per tradizione da diverse decine di anni. Nei primi
tempi i Carabinieri o la Capitaneria di Porto vi facevano saltuarie comparse
per allontanare o far rivestire i nudisti, ma questo non è più avvenuto da
quando è stata ufficialmente istituita la spiaggia naturista.
La proposta di legge si
compone in 5 articoli. Il Primo definisce il naturismo, il secondo definisce
genericamente l’intervento della Regione a sostegno del turista naturista,
il Terzo ed il Quarto definiscono le modalità di destinazione di aree
rispettivamente pubbliche e private al naturismo, il Quinto tratta del
finanziamento.
Articolo
1
(Naturismo)
1.
La Regione Lazio promuove le
condizioni necessarie per garantire ai cittadini la possibilità
di praticare il naturismo.
2.
Per “naturismo” si intende
l’insieme delle pratiche di vita sana e prevalentemente all’aria aperta che
utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e
mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Articolo 2
(Turismo naturista)
1.
La Regione, allo scopo di
promuovere il turismo naturista, favorisce l’individuazione delle aree da
destinare alla pratica del naturismo. Favorisce, inoltre, la costruzione di
infrastrutture pubbliche e private al medesimo scopo.
2.
Le aree destinate alla pratica
naturista sono definite aree turistiche produttive.
Articolo 3
(Aree pubbliche
destinate al naturismo)
1.
Le autorità comunali possono destinare spiagge
marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà
del demanio o di Enti pubblici alla pratica del naturismo.
2.
Le aree interessate dovranno essere opportunamente
tabellate ed assicurare un’adeguata identificazione che le distingua, al
fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati da cittadini che non
praticano il naturismo. Le aree stesse, se del caso, dovranno essere
recintate con piante autoctone.
3.
Nelle aree pubbliche destinate al naturismo
dovranno essere costruite semplici infrastrutture destinate a servizi che
risultino scarsamente visibili, non inquinanti e rispettose dell’ambiente e
degli eventuali vincoli esistenti.
4.
La gestione di tali aree potrà essere concessa a
privati o ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon
funzionamento e la fruizione stabilendo tariffe per i servizi prestati.
5.
Nel caso di cui al punto 4, la concessione
individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l’obbligo di attrezzare
l’area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.
6.
Le amministrazioni comunali controllano l’attività
svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di
riscontro negativo, revocano la concessione o licenza.
Articolo 4
(Aree private
destinate al naturismo)
1.
I privati che intendono aprire strutture destinate
al naturismo (campeggi, alberghi, piscine, saune o altro) dovranno attenersi
per l’utilizzo delle aree e per la costruzione di manufatti alle vigenti
leggi relative alle analoghe strutture non naturiste ed a quanto precisato
ai punti 2 e 6 dell’articolo 3.
Articolo 5
(Finanziamenti)
1.
La Regione concede contributi a fondo perduto pari
al 15% del valore delle strutture e manufatti, ovvero si accolla gli oneri
bancari su prestiti per la realizzazione delle strutture e manufatti. Gli
importi da porre in bilancio di previsione verranno stabiliti anno dopo anno
tenendo conto delle richieste. Per il primo anno è stabilito l’importo di
lire 5 miliardi a valere sul capitolo di bilancio.
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